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Aspetti procedurali della normativa

Aspetti procedurali legati all'installazione e utilizzo di macchine elettromeccaniche per il compostaggio in loco.

La Normativa Italiana attualmente non prevede una diversa procedura di autorizzazione dell'uso e dell'installazione di tali macchinari rispetto a un impianto di compostaggio tradizionale. Le competenze autorizzative sono a oggi assegnate alle Province.

Gli orientamenti prevalenti dei diversi Enti competenti si possono riassumere come segue:

Gestione in proprio dei propri rifiuti organici da parte di una singola utenza:

sia il Ministero dell'Ambiente che le Province di Torino e Roma ritengono che, nel caso in cui un soggetto gestisca i propri scarti organici in loco e utilizzi sempre in loco il compost prodotto, si configura una riduzione alla fonte del rifiuto che non necessita di alcuna autorizzazione. Questo perché produzione, compostaggio e utilizzo in loco del compost prodotto pongono tali scarti alimentari e materiali ligneo cellulosici al di fuori della disciplina dei rifiuti proprio alla luce della definizione stessa di rifiuto data dal D.Lgs.152/2006, in effetti manca la "volontà" di disfarsi degli scarti organici e l'intero processo avviene nello stesso luogo di produzione. In pratica chi acquista una compostiera elettromeccanica per trattare i propri scarti e risulta in grado di utilizzare in loco anche il compost prodotto può procedere senza necessità di autorizzazione. Si ricorda inoltre che spesso i Regolamenti Comunali prevedono uno sconto tariffario per gli utenti che riducono alla fonte i propri rifiuti.

Gestione in proprio dei rifiuti organici nei condomini:

l'installazione presso condomini rappresenta circa il 50% del parco macchine installate all'estero, è una pratica molto diffusa in Nord Europa. Nei condomini il conferimento avviene direttamente da parte dei residenti con frequenza giornaliera e la macchina tipicamente viene gestita da un incaricato (azienda pulizie, giardiniere, volontario..ecc). Questa soluzione è molto interessante per quanto riguarda l'abbattimento dei costi, perché si eliminano i costi di raccolta, oltre a quelli di trasporto e smaltimento.
Per garantire la diffusione di tale pratica anche in Italia devono sussistere alcune precondizioni:

Procedure autorizzative semplici e responsabilità chiare, assimilabili a quelle del compostaggio domestico, non ancora individuate a livello nazionale.

Solo la Provincia di Torino ha deciso autonomamente di considerare le installazioni condominiali assimilabili al compostaggio domestico e ha deciso di pubblicare un bando, scaduto nel giugno 2011, per l'assegnazione di contributi alle esperienze di compostaggio collettivo attraverso l'utilizzo di macchine automatiche e/o semiautomatiche da realizzarsi presso strutture ricettive, mense, condomini o centri di raccolta. La Provincia finanzia fino all'80% dell'investimento, nel limite massimo di 20 mila euro pre progetto.I finanziamenti sono stati riconosciuti ai Comuni di Barone Canavese e Sant'Antonino di Susa e all' Environment Park di Torino.

Il riconoscimento da parte dei Comuni di uno sconto sulla Tarsu/Tia (la futura TARES) che possa rendere conveniente installazione, gestione e ammortamento dell'attrezzatura.

Gestione dei rifiuti organici da raccolte porta a porta:
all'estero non viene richiesta alcuna autorizzazione al di sotto di una specifica capacità di trattamento (ad esempio in Francia sotto i 1000 kg/giorno paria  365 T/anno) mentre in Italia tale soglia non è ancora stata definita.

La regione Lazio, in una recente interpretazione, ha indicato alle Province l'art. 208 del D.Lgs 152/06 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" come la procedura da seguire, la cosiddetta procedura ordinaria, tipica per l'autorizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti. La semplicità dell'installazione, se realizzata presso spazi idonei già dotati di sistemi di raccolta delle acque di prima pioggia, come ad esempio un'Isola ecologica preesistente, permette di risolvere l'iter autorizzativo in modo abbastanza veloce. Altre Province, come ad esempio Salerno, indicano come soluzione la richiesta da parte del gestore della macchina di un'autorizzazione in procedura semplificata ai sensi del D.M. del 5 febbraio 1998, come modificato dal D.M 186/2006. La condizione minima è che il soggetto sia iscritto alla camera di commercio e all'Albo Gestori Ambientali. Nell'arco di 3 mesi, in caso di silenzio-assenso dell'ente competente, si può procedere all'installazione ed alla gestione.

AVANZAMENTO NORMATIVO IN ITALIA

Il Senato ha approvato il Decreto 3162 «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e altre disposizioni in materia ambientale»  che introduce l'articolo 213-bis (Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica). Questo articolo permetterebbe l'auto-compostaggio quando l'oggetto del trattamento è costituito da rifiuti biodegradabili di cucine e mense in quantità non eccedente le 80 t/anno. La modifica è stata approvata anche alla Camera, con il parere favorevole del Governo e del Ministero dell'Ambiente e sarà oggetto di esame della prossima legislatura.

PARERI

Il parere di Enrico Accotto, Settore Programmazione Gestione Rifiuti - Regione Piemonte preso da "ecodallecittà" 

Enrico Accotto, iniziando a parlare di compostaggio collettivo, ha affrontato il tema normativo: “Tra il compost industriale e quello domestico esiste anche una via di mezzo: immaginiamo che il compostatore sia un punto di fronte a voi, questo punto riceve da un unico produttore e cede ad un unico utilizzatore. In questo caso è il cittadino che produce, mette nella compostiera e riutilizza. In questo caso non ha bisogno di autorizzazioni di nessun genere. Se invece noi produciamo da diverse utenze ed andiamo ad utilizzare questi materiali al di fuori di terreni di queste utenze abbiamo la produzione di un ammendante che dovrà essere poi ceduto secondo la normativa sui fertilizzanti. Se noi invece abbiamo tanti produttori che vanno a portare ad un terzo, cioé la compostiera non è di proprietà o di collettività, ma è un compostaggio industriale tramite una amministrazione pubblica, abbiamo bisogno di un'autorizzazione per questo impianto di compostaggio che dovrà produrre ai sensi della normativa sui fertilizzanti, adeguarsi alla normativa, dando un nome al compost prodotto, ed iscrivendo il tipo di compost e l'impianto ai registri sui fertlizzanti”.

Fabio Musmeci del Centro Ricerche Casaccia-ENEA in merito all'installazione di un composter collettivo presso il Centro, per il trattamento in loco degli scarti da manutenzione del verde e scarti alimentari della mensa ritiene che trattandosi di utenza non domestica e considerando che gli scarti avviati all'autocompostaggio non sono rifiuti, in quanto manca la "volonta'" di disfarsene e che l'intero processo avverrebbe all'interno del Centro non vi eʼ nessuna necessitaʼ di autorizzazione. Questa impostazione è stata condivisa durante una consultazione con Musmeci anche dalla Provincia di Roma, nella persona dell'Ing.Claudio Vezzelli.

La provincia di Bologna, l'ARPA e la locale USL, in relazione ad una macchina Big Hanna installata a novembre presso un centro pasti del Comune di Pieve di Cento ha condiviso l'approccio ed ha escluso

la richiesta di autorizzazioni.

CONCLUSIONI:

L'uso dei compostatori semiautomatici di collettività, una volta definiti i vincoli regolamentari del loro utilizzo, può garantire importanti risultati:
- Sensibilizzare le utenze coinvolte nella pratica del compostaggio.
- Ridurre alla fonte il rifiuto organico, che rappresenta circa il 30% del totale dei rifiuti urbani.
- Ridurre i costi economici e ambientali della gestione dei rifiuti, in quanto la frazione residua secca può essere raccolta con frequenze ridotte rispetto all'organico.
- Ridurre i costi per la collettività (sconti su tariffa/tia).
- Migliorare la qualità del rifiuto organico raccolto e trattato in loco, grazie alla maggiore responsabilizzazione degli utenti che coincidono con gli utilizzatori finali del compost prodotto.


I tempi della normativa

 

Il compostaggio collettivo con procedura semplificata: tempi previsti dalla normativa

In riferimento alla possibilità di trattare in loco la frazione organica di rifiuto prodotto, spesso si chiede quali siano le condizioni tecniche minime per effettuare il compostaggio come operazione di recupero dei rifiuti non pericolosi.
L’Art. 214 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. individua le attività e le caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate. L’art. 216 prevede poi che, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche (….), l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente.
Tuttavia, sino all'adozione dei decreti previsti al comma 2 dell’art.214, relativamente alle attività di recupero restano valide e continuano ad applicarsi le norme tecniche inserite nei decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. Nello specifico, per il compostaggio (recupero di rifiuti non pericolosi) quindi il riferimento è rappresentato dall’allegato 1 suballegato1_ punto 16 del DM 5/2/98. RIFIUTI COMPOSTABILI (scheda 16.1).
La definizione che ci permette di inquadrare la tipologia dei rifiuti è quella dei rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità (elencati nella norma), mentre l’attività di recupero è definita   “compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica”.
Il processo deve essere condotto in modo da assicurare:
- il controllo dei rapporti di miscelazione e delle caratteristiche chimico fisiche delle matrici organiche di partenza;
- il controllo della temperatura di processo;
- un apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni aerobiche della massa.
La durata del processo così condotto non deve essere inferiore a 90 giorni comprendenti una fase di bio-ossidazione accelerata, durante la quale viene assicurato un apporto di ossigeno alla massa mediante rivoltamento e/o aerazione, seguito da una fase di maturazione in cumulo.
La temperatura deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55 gradi. La fase di stoccaggio delle matrici e la fase di bio-ossidazione accelerata devono avvenire in ambiente confinato, ottenibile anche con coperture o paratie mobili, per il contenimento di polveri e di odori il cui controllo deve essere garantito tramite idonee misure e sistemi di abbattimento… (omissis).
Il prodotto ottenuto deve possedere specifiche caratteristiche di Compost di qualità; queste sono descritte in dettaglio negli allegati alla legge sui fertilizzanti (nello specifico dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e ss.mm.ii.). Devono, quindi, essere rispettati tutta una serie di parametri, tra cui determinati livelli degli acidi umici e fulvici e l’Indice di germinazione, a garanzia che il prodotto sia molto ben stabilizzato e perciò non fitotossico.
In buona sostanza, anche nel caso di compostaggio effettuato con macchine elettromeccaniche (oggi oggetto di grande interesse e che fanno parte della gamma di prodotti di cui Achab Group è rivenditore ufficiale) per rispondere ai requisiti delle norme tecniche e quindi operare in regime di procedura semplificata, da un lato devono essere rispettati i tempi minimi (90 gg, comprendenti la fase di biossidazione nella macchina e l’eventuale fase successiva di maturazione) e dall’altro il materiale stesso deve aver subito il corretto processo di trasformazione che origina la produzione dell’humus e che elimina i fattori di fitotossicità.
Eventuali scorciatoie che portano ad un’apparente ma solo temporanea stabilizzazione in tempi brevi non sono ammesse. 

 

 

 

 

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