Aspetti procedurali legati all'installazione e utilizzo di macchine elettromeccaniche per il compostaggio in loco. La Normativa Italiana attualmente non prevede una diversa procedura di autorizzazione dell'uso e dell'installazione di tali macchinari rispetto a un impianto di compostaggio tradizionale. Le competenze autorizzative sono a oggi assegnate alle Province. Gli orientamenti prevalenti dei diversi Enti competenti si possono riassumere come segue: Gestione in proprio dei propri rifiuti organici da parte di una singola utenza: sia il Ministero dell'Ambiente che le Province di Torino e Roma ritengono che, nel caso in cui un soggetto gestisca i propri scarti organici in loco e utilizzi sempre in loco il compost prodotto, si configura una riduzione alla fonte del rifiuto che non necessita di alcuna autorizzazione. Questo perché produzione, compostaggio e utilizzo in loco del compost prodotto pongono tali scarti alimentari e materiali ligneo cellulosici al di fuori della disciplina dei rifiuti proprio alla luce della definizione stessa di rifiuto data dal D.Lgs.152/2006, in effetti manca la "volontà" di disfarsi degli scarti organici e l'intero processo avviene nello stesso luogo di produzione. In pratica chi acquista una compostiera elettromeccanica per trattare i propri scarti e risulta in grado di utilizzare in loco anche il compost prodotto può procedere senza necessità di autorizzazione. Si ricorda inoltre che spesso i Regolamenti Comunali prevedono uno sconto tariffario per gli utenti che riducono alla fonte i propri rifiuti. Gestione in proprio dei rifiuti organici nei condomini: l'installazione presso condomini rappresenta circa il 50% del parco macchine installate all'estero, è una pratica molto diffusa in Nord Europa. Nei condomini il conferimento avviene direttamente da parte dei residenti con frequenza giornaliera e la macchina tipicamente viene gestita da un incaricato (azienda pulizie, giardiniere, volontario..ecc). Questa soluzione è molto interessante per quanto riguarda l'abbattimento dei costi, perché si eliminano i costi di raccolta, oltre a quelli di trasporto e smaltimento. Procedure autorizzative semplici e responsabilità chiare, assimilabili a quelle del compostaggio domestico, non ancora individuate a livello nazionale. Solo la Provincia di Torino ha deciso autonomamente di considerare le installazioni condominiali assimilabili al compostaggio domestico e ha deciso di pubblicare un bando, scaduto nel giugno 2011, per l'assegnazione di contributi alle esperienze di compostaggio collettivo attraverso l'utilizzo di macchine automatiche e/o semiautomatiche da realizzarsi presso strutture ricettive, mense, condomini o centri di raccolta. La Provincia finanzia fino all'80% dell'investimento, nel limite massimo di 20 mila euro pre progetto.I finanziamenti sono stati riconosciuti ai Comuni di Barone Canavese e Sant'Antonino di Susa e all' Environment Park di Torino. Il riconoscimento da parte dei Comuni di uno sconto sulla Tarsu/Tia (la futura TARES) che possa rendere conveniente installazione, gestione e ammortamento dell'attrezzatura. Gestione dei rifiuti organici da raccolte porta a porta: La regione Lazio, in una recente interpretazione, ha indicato alle Province l'art. 208 del D.Lgs 152/06 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" come la procedura da seguire, la cosiddetta procedura ordinaria, tipica per l'autorizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti. La semplicità dell'installazione, se realizzata presso spazi idonei già dotati di sistemi di raccolta delle acque di prima pioggia, come ad esempio un'Isola ecologica preesistente, permette di risolvere l'iter autorizzativo in modo abbastanza veloce. Altre Province, come ad esempio Salerno, indicano come soluzione la richiesta da parte del gestore della macchina di un'autorizzazione in procedura semplificata ai sensi del D.M. del 5 febbraio 1998, come modificato dal D.M 186/2006. La condizione minima è che il soggetto sia iscritto alla camera di commercio e all'Albo Gestori Ambientali. Nell'arco di 3 mesi, in caso di silenzio-assenso dell'ente competente, si può procedere all'installazione ed alla gestione. AVANZAMENTO NORMATIVO IN ITALIA Il Senato ha approvato il Decreto 3162 «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e altre disposizioni in materia ambientale» che introduce l'articolo 213-bis (Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica). Questo articolo permetterebbe l'auto-compostaggio quando l'oggetto del trattamento è costituito da rifiuti biodegradabili di cucine e mense in quantità non eccedente le 80 t/anno. La modifica è stata approvata anche alla Camera, con il parere favorevole del Governo e del Ministero dell'Ambiente e sarà oggetto di esame della prossima legislatura. PARERI Il parere di Enrico Accotto, Settore Programmazione Gestione Rifiuti - Regione Piemonte preso da "ecodallecittà" Enrico Accotto, iniziando a parlare di compostaggio collettivo, ha affrontato il tema normativo: “Tra il compost industriale e quello domestico esiste anche una via di mezzo: immaginiamo che il compostatore sia un punto di fronte a voi, questo punto riceve da un unico produttore e cede ad un unico utilizzatore. In questo caso è il cittadino che produce, mette nella compostiera e riutilizza. In questo caso non ha bisogno di autorizzazioni di nessun genere. Se invece noi produciamo da diverse utenze ed andiamo ad utilizzare questi materiali al di fuori di terreni di queste utenze abbiamo la produzione di un ammendante che dovrà essere poi ceduto secondo la normativa sui fertilizzanti. Se noi invece abbiamo tanti produttori che vanno a portare ad un terzo, cioé la compostiera non è di proprietà o di collettività, ma è un compostaggio industriale tramite una amministrazione pubblica, abbiamo bisogno di un'autorizzazione per questo impianto di compostaggio che dovrà produrre ai sensi della normativa sui fertilizzanti, adeguarsi alla normativa, dando un nome al compost prodotto, ed iscrivendo il tipo di compost e l'impianto ai registri sui fertlizzanti”. Fabio Musmeci del Centro Ricerche Casaccia-ENEA in merito all'installazione di un composter collettivo presso il Centro, per il trattamento in loco degli scarti da manutenzione del verde e scarti alimentari della mensa ritiene che trattandosi di utenza non domestica e considerando che gli scarti avviati all'autocompostaggio non sono rifiuti, in quanto manca la "volonta'" di disfarsene e che l'intero processo avverrebbe all'interno del Centro non vi eʼ nessuna necessitaʼ di autorizzazione. Questa impostazione è stata condivisa durante una consultazione con Musmeci anche dalla Provincia di Roma, nella persona dell'Ing.Claudio Vezzelli. La provincia di Bologna, l'ARPA e la locale USL, in relazione ad una macchina Big Hanna installata a novembre presso un centro pasti del Comune di Pieve di Cento ha condiviso l'approccio ed ha escluso la richiesta di autorizzazioni. CONCLUSIONI: L'uso dei compostatori semiautomatici di collettività, una volta definiti i vincoli regolamentari del loro utilizzo, può garantire importanti risultati: Il compostaggio collettivo con procedura semplificata: tempi previsti dalla normativaAspetti procedurali della normativa
Per garantire la diffusione di tale pratica anche in Italia devono sussistere alcune precondizioni:
all'estero non viene richiesta alcuna autorizzazione al di sotto di una specifica capacità di trattamento (ad esempio in Francia sotto i 1000 kg/giorno paria 365 T/anno) mentre in Italia tale soglia non è ancora stata definita.
- Sensibilizzare le utenze coinvolte nella pratica del compostaggio.
- Ridurre alla fonte il rifiuto organico, che rappresenta circa il 30% del totale dei rifiuti urbani.
- Ridurre i costi economici e ambientali della gestione dei rifiuti, in quanto la frazione residua secca può essere raccolta con frequenze ridotte rispetto all'organico.
- Ridurre i costi per la collettività (sconti su tariffa/tia).
- Migliorare la qualità del rifiuto organico raccolto e trattato in loco, grazie alla maggiore responsabilizzazione degli utenti che coincidono con gli utilizzatori finali del compost prodotto.I tempi della normativa
La temperatura deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55 gradi. La fase di stoccaggio delle matrici e la fase di bio-ossidazione accelerata devono avvenire in ambiente confinato, ottenibile anche con coperture o paratie mobili, per il contenimento di polveri e di odori il cui controllo deve essere garantito tramite idonee misure e sistemi di abbattimento… (omissis).
Eventuali scorciatoie che portano ad un’apparente ma solo temporanea stabilizzazione in tempi brevi non sono ammesse.